Art. 4.
(Categorie dei soggetti assicurati).

      1. Dopo il numero 22) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono inseriti i seguenti: «22-bis) atleti, allenatori, istruttori, insegnanti, maestri e tecnici, direttori sportivi, direttori tecnici, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici, medici sportivi e medici sociali, massaggiatori che esercitano l'attività sportiva, tecnica e didattica con rapporto di lavoro di natura subordinata; 22-ter) atleti, allenatori, istruttori, insegnanti, maestri e tecnici, direttori sportivi, direttori tecnici, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici, medici sportivi e medici sociali, massaggiatori che esercitano l'attività sportiva, tecnica e didattica con rapporto di lavoro di natura autonoma;».

 

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